GREEN PASS

Pubblicato il  29/09/2021 (3 anni fa)  da Marco Pieri 

Il Decreto Legge n. 127/2021, entrato in vigore il 22 settembre 2021, ha introdotto, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre p.v., l’obbligo di Green pass per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati.

In particolare, il Decreto prevede che:
  • dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 a chiunque (lavoratore dipendente o collaboratore) svolga un’attività lavorativa è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta il Green pass. Tale disposizione si applica, altresì, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione nei luoghi suddetti, anche sulla base di contratti esterni (tra cui contratti di appalto e subappalto).
  • Le predette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
  • I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni in parola e a definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, ed individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. La verifica del Green pass è effettuata con la App “verifica C19” che può essere scaricata, unitamente ad altre informazioni relative a tale strumento, al seguente link https://www.dgc.gov.it/web/app.html.
  • I lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green pass o che ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
  • Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
  • La mancata osservanza delle misure induce a sanzioni:
  1. da 600,00 a 1.500,00 euro per i lavoratori;
  2. da 400,00 a 1.000,00 euro per i datori di lavoro.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto che si avvale dei soggetti incaricati (forze dell’ordine, ispettori ATS ed ITL) per l’accertamento e la contestazione di tali violazioni.

Di seguito riportiamo le nostre Circolari sulla materia

Circolari ANCE Grosseto
 

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