Circolare n. 177/09

Pubblicato il  03/04/2009 (15 anni fa)  da Lucia Bonelli 

Attivita` professionale di costruttore edile: all`esame della Camera dei Deputati i disegni di legge recanti disposizioni per la regolamentazione dell`attivita` edilizia.

<p class="align-justify">La Commissione Ambiente  della Camera dei Deputati ha avviato l`esame, in prima lettura di  alcuni disegni di legge abbinati, a firma sia di esponenti della maggioranza, sia della minoranza, volti a disciplinare l`attivita` professionale di costruttore edile .I provvedimenti sono volti a <b><i>regolamentare l`attivita` imprenditoriale nel settore edile, attraverso, tra l`altro, la previsione di un percorso formativo e professionale per l`acquisizione della titolarita`  dell`impresa, volto ad assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnico professionali, nonche` di capacita organizzativa e finanziaria.</i></b>In particolare, per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge 2306/C, recante ``Disposizioni concernenti l`accesso alla professione di costruttore edile``, lo stesso prevede, tra l`altro, l`istituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di una sezione speciale dell`edilizia a cui sono tenute ad iscriversi le persone sia fisiche, sia giuridiche che esercitino attivita` di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, restauro e finitura di immobili e altre opere civili svolte in proprio ovvero eseguite tramite contratto di appalto o subappalto. <b><i>Restano escluse le attivita` di promozione e sviluppo di progetti immobiliari.</i></b>Per l`esercizio della professione di costruttore edile, all`atto della presentazione della richiesta d`iscrizione alla sezione speciale dell`edilizia suddetta, deve essere dimostrata, tramite idonea documentazione, la disponibilita` dell`attrezzatura necessaria all`esercizio dell`attivita` edile per un valore minimo di 10.000 euro <b><i>(capacita` organizzativa) </i></b>e devono essere, altresi`, <b><i>designati un responsabile tecnico ed un responsabile per la prevenzione e la protezione ai sensi degli artt.31 e segg. del D.Lgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza). Al riguardo e` specificato che le due qualifiche possono anche essere assunte dallo stesso soggetto.</i></b>La qualifica di responsabile tecnico, in particolare, puo` essere assunta <b><i>dal titolare dell`impresa o da un suo dipendente ovvero dal consigliere di amministrazione.</i></b> Lo stesso deve essere in possesso, altresi`, di requisiti <b><i>morali e di idoneita` professionale</i></b> specificatamente elencati. Tra questi ultimi sono previsti, alternativamente, il diploma d`istruzione tecnica superiore o professionale o titolo equipollente, la laurea in ingegneria o architettura ovvero con indirizzo economico, gestionale, giuridico, amministrativo, l`esperienza lavorativa di trentasei mesi con la qualifica di operaio specializzato ovvero di livello superiore, nonche` la frequenza di appositi corsi di formazione ed il superamento di un esame di abilitazione.I programmi dei corsi di formazione, le materie e gli enti autorizzati ad organizzarli, nonche` la costituzione della commissione per l`esame di abilitazione suddetto saranno definiti, entro quattro mesi dall`entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.<b><i>Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative nei confronti di coloro che esercitano l`attivita` edilizia senza essere in  possesso dei requisiti previsti per l`accesso alla professione. </i></b></p>
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In particolare, in caso di affidamento dei lavori a soggetti <b><i>non qualificati</i></b> sono previste, a carico  <b><i>del committente</i></b>, salvo che dimostri di aver agito in buona fede, sanzioni pecuniarie in misura pari al valore dell`opera realizzata dal soggetto non abilitato e comunque stabilita in un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 100.000 euro.
Le stesse sanzioni si applicano, altresi`, <b><i>al direttore dei lavori</i></b>, il quale, inoltre, se reitera le violazioni puo` essere anche sospeso dall`attivita` per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi, nonche`, in caso di subappalto, all`appaltatore, salvo che dimostri la sua buona fede.
Al fine di assicurare il costante monitoraggio sull`attivita` delle imprese di costruzione e sul rispetto della normativa vigente in materia, viene disposto, infine, che tutte le infrazioni relative al corretto svolgimento dell`attivita` <b><i>sono comunicate alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.</i></b>
Altre norme del testo riguardano i compiti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; i casi di sospensione o decadenza dall`attivita` di costruttore; un periodo transitorio nelle more dell`entrata in vigore del decreto ministeriale sopra menzionato.
Presso la Commissione Ambiente e` stato costituito, per l`elaborazione di un testo unificato, un apposito Comitato ristretto, che procedera`, altresi`, ad un ciclo di audizioni informali dei soggetti interessati per raccoglierne le osservazioni

Allegati

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